21/07/2025

BONUS SOCIALE TARI 2025

Il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 ha individuato “i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”.
ARERA, con Deliberazione 1° aprile 2025, 133/2025/R/rif, ha avviato il procedimento per il riconoscimento del bonus sociale.

Requisiti:
L’agevolazione tariffaria è riconosciuta agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico. La soglia massima ISEE individuata per l’ammissione al bonus è di €9.530,00 , elevato a €20.000,00 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
L’agevolazione sarà pertanto riconosciuta automaticamente ai soggetti in possesso di ISEE in corso di validità che rispettino i limiti sopra indicati (senza necessità di trasmissione dello stesso agli uffici comunali).

Contenuto dell’agevolazione:
L’agevolazione erogata attraverso il bonus sociale prevede una riduzione del 25% della TARI dovuta. L’erogazione della compensazione sarà garantita per una sola utenza del nucleo familiare agevolabile, per ogni anno di accertato stato di disagio economico del nucleo medesimo.
Il Servizio Tributario, recependo dall’INPS l’elenco dei beneficiari per l’anno 2025, provvederà a quantificare il bonus. In virtù di ciò, il Comune emetterà l’avviso di pagamento 2026 contenente l’agevolazione del 25% quantificata sulla base dell’importo versato per l’anno 2025.
Pertanto, date le tempistiche di quantificazione della TARI (30 aprile di ciascun anno) e visti i tempi di messa a disposizione dei dati funzionali all’erogazione, l’applicazione dell’agevolazione non potrà che essere erogata con certezza solo nell’anno successivo all’anno a, cioè nell’a+1.

ATTENZIONE: ARERA è orientata, analogamente a quanto disposto per gli altri settori regolati, a prevedere che il bonus sociale TARI venga trattenuto dall’Ente a compensazione della morosità pregressa del beneficiario, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente.